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Guardia medica, cosa puoi fare se rifiutano visite a domicilio: quando è reato

In un contesto in cui la tutela della salute pubblica si intreccia con le esigenze di sicurezza e tempestività nell’intervento sanitarioDoveri e obblighi della guardia medica: cosa prevede la normativa(www.aerobus.bo.it)

La responsabilità della guardia medica in caso di rifiuto di visite domiciliari urgenti è un tema di grande attualità e delicatezza.

In un contesto in cui la tutela della salute pubblica si intreccia con le esigenze di sicurezza e tempestività nell’intervento sanitario, è fondamentale comprendere quando il rifiuto di una visita a domicilio possa configurare un reato penale.

Il medico di guardia, o medico di continuità assistenziale, svolge un ruolo cruciale nell’assistenza sanitaria, soprattutto nelle ore in cui gli ambulatori dei medici di base sono chiusi. Secondo l’art. 13 del DPR n. 41/1991, il medico di turno deve essere reperibile e intervenire tempestivamente su tutte le richieste di prestazioni non differibili provenienti dagli utenti. In particolare, è tenuto a effettuare visite domiciliari quando la situazione clinica lo richiede, senza poter limitarsi a semplici consulenze telefoniche, soprattutto se la sintomatologia riferita presenta caratteristiche di gravità o urgenza.

La giurisprudenza più recente, come evidenziato dalla sentenza n. 11085/2024 della sesta sezione penale della Cassazione, ha ribadito che il rifiuto di eseguire una visita domiciliare urgente, in presenza di sintomi allarmanti, integra il reato di omissione o rifiuto di atti d’ufficio ex art. 328 c.p. Il medico, in quanto pubblico ufficiale, ha infatti il dovere di accertare personalmente le condizioni del paziente, esercitando la propria discrezionalità professionale entro limiti rigorosi e sempre subordinata al controllo giurisdizionale.

Quando il rifiuto della visita domiciliare diventa reato

La responsabilità penale per il medico di guardia si configura quando, di fronte a una richiesta di assistenza domiciliare urgente, egli rifiuta ingiustificatamente di eseguire la visita o si limita a una valutazione telefonica che non consente un’adeguata valutazione clinica. La Corte di Cassazione ha chiarito che il dolo richiesto per configurare il reato è generico: basta che il medico sia consapevole di non adempiere a un obbligo di ufficio, senza necessità di un dolo specifico o finalità ulteriori.

Un caso paradigmatico riguarda la condanna a quattro mesi di reclusione di un medico che, nonostante i sintomi gravi descritti alla centrale operativa – vomito, dolori toracici e formicolii – aveva diagnosticato una semplice gastroenterite senza recarsi al domicilio del paziente, poi deceduto per infarto. La sentenza sottolinea come la discrezionalità tecnica del medico non possa tradursi in un arbitrio che trascura le evidenti condizioni di pericolo, trasformando così un obbligo professionale in omissione punibile.

Analogamente, il rifiuto di intervenire per la terapia del dolore in pazienti terminali assistiti a domicilio, come previsto dalla legge 38/2010, è considerato un atto dovuto. La mancata visita a un paziente oncologico con dolori insopportabili o condizioni critiche costituisce violazione dei doveri d’ufficio, non essendo sufficiente limitarsi a consigliare il ricovero ospedaliero senza una valutazione diretta.

Anche se il medico esercita una valutazione professionale in prima battuta, la discrezionalità tecnica è soggetta al controllo del giudice.

La giurisprudenza e il ruolo del giudice nella valutazione del caso (www.aerobus.bo.it)

Anche se il medico esercita una valutazione professionale in prima battuta, la discrezionalità tecnica è soggetta al controllo del giudice. Quest’ultimo verifica se la decisione del sanitario è stata ragionevole e conforme ai protocolli sanitari, soprattutto in presenza di segni clinici di gravità. Il giudice può così accertare se la mancata visita domiciliare sia stata un’omissione colpevole o un comportamento giustificato.

La natura di reato di pericolo dell’omissione di atti d’ufficio implica che non è necessario che il danno si sia poi concretamente verificato per configurare la responsabilità penale: rileva la situazione così come appare al momento della richiesta di intervento, indipendentemente dall’esito finale. Questo principio è stato confermato da diverse pronunce della Corte di Cassazione, che hanno inoltre escluso come valida giustificazione la distanza geografica o la complessità logistica, purché l’intervento rientri nella competenza territoriale del medico.

Inoltre, è stato ribadito che non è lecito “dirottare” automaticamente l’utente verso il numero di emergenza 118 senza aver prima effettuato un accertamento clinico diretto, specialmente quando la richiesta riguarda un problema non differibile o un dolore acuto.

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