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Case popolari, come cambia l’assegnazione con la nuova sentenza: a chi spetta con i nuovi criteri

Case PopolariCase popolari, come cambia l'assegnazione con la nuova sentenza: a chi spetta con i nuovi criteri - aerobus.bo.it

Con la sentenza 1/2026 la Corte Costituzionale abbatte i punteggi ERP basati sulla residenza lunga: priorità al disagio abitativo.

Con la sentenza n. 1 dell’8 gennaio 2026, la Corte Costituzionale ha stabilito un principio destinato a ridisegnare le politiche abitative italiane: nelle graduatorie per le case popolari deve contare prima il reale stato di bisogno, non da quanto tempo si vive o lavora in un territorio. Una decisione che nasce da un ricorso contro la legge regionale toscana n. 2/2019, ma che potrebbe avere effetti su tutto il Paese, a partire dai regolamenti comunali fino agli strumenti usati per l’attribuzione dei punteggi ERP.

Illegittimi i punteggi per la residenza lunga: la Consulta cancella l’Allegato B della legge toscana

Al centro della pronuncia c’è l’articolo 10 della legge toscana e il relativo Allegato B, lettera c-1, che prevedeva fino a quattro punti in più in graduatoria per chi viveva o lavorava da più tempo nel territorio oggetto del bando. Un sistema che, pur non impedendo l’accesso, consentiva a chi era radicato da anni in un Comune di superare famiglie in grave difficoltà economica, solo in virtù della storicità di presenza. Una distorsione, secondo la Corte, che viola il principio di uguaglianza sancito dall’art. 3 della Costituzione.

Non si tratta, ha precisato la Consulta, di negare il valore della residenza, ma di condannarne l’uso sproporzionato nei meccanismi di attribuzione degli alloggi pubblici. La residenza prolungata non è un indicatore oggettivo del bisogno abitativo, e anzi rischia di penalizzare proprio chi ha vissuto sfratti, precarietà o mobilità forzata. Spesso, le famiglie più fragili sono quelle che cambiano città più di frequente, e il criterio temporale diventa così una barriera invisibile all’accesso alla casa.

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Illegittimi i punteggi per la residenza lunga: la Consulta cancella l’Allegato B della legge toscana – aerobus.bo.it

A sollevare la questione era stato il Tribunale di Firenze, chiamato a giudicare su un bando ERP contestato da alcune associazioni. Il giudice ha rimesso la norma alla Corte, evidenziando un possibile contrasto con gli articoli 3 e 117 della Costituzione. La Consulta ha accolto la censura sull’articolo 3, e ha dichiarato l’illegittimità costituzionale del sistema toscano, ritenendolo irragionevole e non proporzionato.

Il ragionamento si muove su un punto chiave: l’edilizia pubblica è uno strumento di tutela sociale, non un premio alla permanenza. I punteggi devono rispecchiare il bisogno concreto: disagio abitativo, povertà, emergenza familiare. Premiare la “fedeltà territoriale” senza un legame oggettivo con queste condizioni altera gli scopi del sistema e rischia di discriminare i più vulnerabili.

Cosa succede ora: la sentenza vale anche fuori dalla Toscana e cambia le regole ovunque

La pronuncia ha effetti immediati sulla Regione Toscana, che ora dovrà modificare i criteri di assegnazione degli alloggi ERP, eliminando ogni riferimento alla permanenza prolungata come elemento premiante. Ma le conseguenze non si fermano qui. Come spesso accade con le sentenze della Corte Costituzionale, il principio enunciato diventa punto di riferimento per tutto l’ordinamento. Ogni legge regionale o regolamento comunale che ancora prevede punteggi legati alla durata della residenza rischia ora ricorsi, annullamenti e nuove dichiarazioni di illegittimità.

Secondo la Consulta, il diritto alla casa è un diritto sociale fondamentale, che trova fondamento nella Costituzione. Non può essere subordinato alla storicità di presenza, se non in casi particolari in cui la lunga permanenza è prova di una difficoltà protratta nel tempo. Ma dev’essere, appunto, una conseguenza del bisogno, non una condizione preferenziale in sé.

La Corte evidenzia anche un paradosso sociale: spesso, chi ha una residenza più stabile è anche chi si trova in condizioni meno urgenti. Mentre i nuclei familiari in emergenza si spostano da Comune a Comune, tentando di sopravvivere. Favorire la residenza lunga significa quindi penalizzare chi ha già meno strumenti per accedere a un alloggio dignitoso.

Il principio di uguaglianza, spiega ancora la Corte, non è solo formale, ma deve operare per rimuovere gli ostacoli economici e sociali che impediscono un’esistenza libera e dignitosa. In questo quadro, l’uso della storicità residenziale non contribuisce a tale rimozione, e anzi la ostacola.

La sentenza n. 1/2026 segna quindi un cambio di rotta netto, che impone a enti locali, Regioni ed enti gestori di rivedere i meccanismi di punteggio ERP, uniformandoli a criteri oggettivi, proporzionati e centrati sul bisogno reale. Il messaggio finale è semplice: la povertà non si misura in anni di residenza.

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