Nel panorama giuridico italiano, la questione della prescrizione degli abusi edilizi continua a rappresentare un nodo cruciale.
La recente sentenza della Corte di Cassazione n. 37512/2025 ha riaffermato principi consolidati e aggiornato alcune interpretazioni, sottolineando come la prescrizione del reato edilizio non sia un meccanismo automatico e lineare, ma legato a una pluralità di condizioni e fattori specifici. Di seguito, un approfondimento aggiornato sulle regole che disciplinano la prescrizione e l’efficacia delle misure amministrative, con particolare attenzione alle novità normative e giurisprudenziali.
Una premessa imprescindibile riguarda la differenza tra reato penale edilizio e illecito amministrativo. Il primo, disciplinato dal codice penale, è soggetto a un termine di prescrizione, sebbene con caratteristiche peculiari dovute alla natura permanente del reato. L’illecito amministrativo, invece, è privo di prescrizione e comporta obblighi di demolizione o ripristino che possono essere imposti in qualsiasi momento, anche a distanza di molti anni.
Questo significa che la cessazione della rilevanza penale per prescrizione non equivale a un annullamento degli obblighi amministrativi: anche quando il reato è prescritto, l’Amministrazione può richiedere la demolizione dell’opera abusiva, a meno che non intervenga una sanatoria edilizia conforme alle normative vigenti.
Natura permanente del reato e decorrenza della prescrizione
La giurisprudenza di legittimità è ormai consolidata nel definire il reato di abuso edilizio come reato permanente. Ciò implica che la consumazione del reato si protrae per tutto il periodo in cui l’attività edilizia illecita continua a essere svolta. La Corte di Cassazione, con la sentenza n. 37512/2025, ha ribadito che la prescrizione inizia a decorrere solo dal momento in cui l’attività abusiva cessa definitivamente.
La cessazione può verificarsi in diversi modi: con l’ultimazione dei lavori, la sospensione volontaria o forzata, il sequestro dell’opera o, in alcuni casi, l’intervento giudiziario con sentenza di primo grado. Fino a quel momento, il reato è considerato permanente e quindi non prescrivibile.
Quando un’opera si considera ultimata?
Uno degli aspetti più dibattuti riguarda il momento in cui un’opera abusiva può essere considerata “ultimata”. La Corte ha chiarito che l’ultimazione si raggiunge solo quando l’edificio è funzionale e completo, sia dal punto di vista strutturale che delle rifiniture, e può essere utilizzato secondo la sua destinazione. Elementi quali l’abitabilità di fatto o la semplice attivazione delle utenze non sono sufficienti.
Questo significa che, ad esempio, in assenza di intonaci, infissi o altre finiture essenziali, l’opera non è terminata e la permanenza del reato continua, rinviando il termine iniziale della prescrizione.

Tempi di prescrizione e interventi normativi recenti(www.aerobus.it)
Per i reati di abuso edilizio, che rientrano tra le contravvenzioni, il termine ordinario di prescrizione è di quattro anni, prorogabile fino a cinque in caso di atti interruttivi. Tuttavia, proprio in virtù della natura permanente del reato, il computo del termine decorre solo dalla cessazione effettiva dell’attività abusiva.
Dal punto di vista normativo, negli ultimi anni sono intervenute importanti riforme che incidono sulla prescrizione dei reati in materia edilizia. La legge n. 103/2017 ha introdotto sospensioni della prescrizione in seguito a sentenze di condanna, mentre la legge n. 134/2021 ha stabilito che, per i fatti commessi dal 1° gennaio 2020, la prescrizione si interrompe definitivamente con la sentenza di primo grado, spostando il focus sull’istituto dell’improcedibilità.
Le Sezioni Unite della Cassazione, con la pronuncia n. 20989 del 12 dicembre 2024, hanno fornito un quadro sistematico per stabilire quale disciplina applicare in relazione alla data di commissione del fatto, offrendo così maggiore chiarezza agli operatori del diritto.
Abusi edilizi e normative antisismiche: una doppia permanenza
Un tema di particolare rilievo riguarda le violazioni della normativa antisismica, spesso contestate insieme agli abusi edilizi. Anche queste violazioni sono considerate reati permanenti, con consumazione che si protrae fino all’ultimazione dei lavori o all’acquisizione delle autorizzazioni necessarie.
La Corte di Cassazione ha sottolineato che, analogamente al reato edilizio, la prescrizione parte solo dal momento di cessazione della condotta illegittima. Ciò implica che, se l’edificio abusivo è privo dei requisiti antisismici, la permanenza del reato si estende e il termine prescrizionale non decorre fino alla risoluzione della situazione di illegalità.
La distinzione tra reato penale e illecito amministrativo nell’abuso edilizio (www.aerobus.it) 






